Statuti della Fondazione svizzera Pro Aero
I. Nome, sede e scopo
1 Sotto la denominazione di «Fondazione svizzera PRO AERO, su iniziativa dell'Aero-Club svizzero e con il sostegno dell'Ufficio federale dell'aviazione, è stata costituita il 19 maggio 1938 una fondazione.
2 La sede della Fondazione è Zurigo.
3 La Fondazione ha per scopo il promovimento della navigazione aerea svizzera.
4 La Fondazione è apolitica e asconfessionale.
5 La Fondazione ricerca una stretta collaborazione con l'Aero-Club svizzero impegnandosi a promuovere presso tutti i livelli di autoritàe presso altre istituzioni la comprensione di tutte le problematiche inerenti alla navigatzione aerea svizzera.
II. Finanze
6 Il patrimonio della Fondazione è costituito dal capitale della Fondazione e dal fondo di disposizione. Il capitale della Fondazione, inizialmente di fr. 100000.- (compreso il contributo di fr. 15 000.- versato dall'Aero-Club svizzero di fondazione), ammonta attualmente a fr. 500 000.- e non può venir ridotto ad un importo inferiore a fr. 300000.-. Il fondo di disposizione è costituito dagli altri mezzi della Fondazione.
7 Il patrimonio della Fondazione viene utilizzato in conformità alle disposizioni contenute in un regolamento per gli investimenti.
8 Per ottenere altri mezzi, vengono effettuate azioni specifiche secondo le circostanze; il Consiglio di Fondazione si impegna in particolare presso le istanze competenti affinché vengano emessi periodicamente fancobolli speciali con un supplemento in favore della Fondazione.
9 I mezzi disponibili sono messi a disposizione di utilizzazione, emanato dopo consultazione con l'Ufficio federale dell'aviazione civile e con l'Aero-Club svizzero; nei diversi settori, l'utilizzazione sarà conforme al relativo programma da allestirsi ogni anno e per il quale l'Aero-Club svizzero sottopone al Consiglio di Fondazione delle proposte articolate secondo le varie discipline.
III. Oganizzazione
1. Il Consiglio di Fondazione
10 Il Consiglio di Fondazione è formato di almeno sette membri; oltre ad un rappresentante dell'Ufficio federale dell'aviazione civile e ad un rappresentante dell'Aero-Club svizzero, saranno presenti eminenti personalità dello sport aviatorio, di altri settori della navigazione aerea, dell scienze e dell'economia; al riguardo, le differenti regioni linguistiche dovranno essere considerate in modo appropriato.
11 Il Consiglio di Fondazione si costituisce e si completa autonomamente.
12 Il Consiglio di Fondazione sceglie al suo interno il presidente, il vicepresidente e il comitato; designa l'organo di controllo e il segretariato.
13 Il Consiglio di Fondazione emana un regolamento di gestione, un regolamento di utilizzazione e un regolamento di investimento; in caso di necessità ha la facoltà di emanare altri regolamenti.
14 Il Consiglio di Fondazione decide su tutte le materie che non sono di competenza di altri organi in virtù degli statuti o del regolamento di gestione, soprattutto su questioni di fondamentale importanza; fissa le linee direttive dell'attività per l'anno entrante.
15 Il Consiglio di Fondazione delibera sul preventivo, il conto annuale e il rapporto annuale.
16 Il Consiglio di Fondazione designa le persone capaci di vincolare giuridicamente la Fondazione con la loro firma.
2. Il comitato
17 Il comitato è formato dal presidente, dal vicepresidente a da un altro membro del Consiglio di Fondazione.
18 Il comitato cura la gestione e i lavori preparatori per le sedute del Consiglio di Fondazione.
3. Il segretariato
19 Il segretariato esegue tutte le decisioni del Consiglio di Fondazione e del comitato, fornisce la propria collaborazione alla preparazione delle sedute, tiene i verbali e si occupa degli altri affari correnti.
4. L'organo di controllo
20 L'organo di controllo esamina i conti annuali, procede alle altre verifiche e redige un rapporto all'indirizzo del Consiglio di Fondazione.
IV. Modificazione dello statuto e scioglimento della fondazione
21 Ogni modificatzoine del presente statuto avviene in conformità alle disposizioni degli articoli 85 e seguenti del Codice Civile (CC), lo scioglimento della Fondazione ai sensi degli articoli 88 e xeguenti CC.
22 In caso di scioglimento della Fondazione, il patrimonio viene devoluto all'Aero-Club svizzero e verrà utilizzato conformemente allo scopo della Fondazione.
V. Sorveglianza
23 La Fondazione è sottoposta alla sorveglianza della Confederazione ai sensi dell'articolo 84 CC.
VI. Entrata in vigore
24 Il presente statuto entra in vigore dopo l'approvazione del Dipartimento Federale dell'interno e sostituisce lo statuto del 28 ottobre 1971, susseguente agli statuti del 19 maggio 1938 e del 29 settembre 1945.
Deliberazione del Consiglio di Fondazione del 20 ottobre 1989
Approvazione del Dipartimento Federale dell'interno del 17 gennaio 1990